Carta

CARTA

All. “B” all’atto del 12/10/2022, Rep. n. 63.393/35.516

Statuto dell’Associazione

Art. 1 Denominazione, Durata e Sede

E’ costituita una Associazione Culturale e di Promozione Sociale
operante nei settori “sociale, educativo e culturale” che assume la denominazione “Acadèmia de su Sardu APS“.
L’associazione è costituita ed organizzata in forma di associazione di promozione sociale ai sensi dell’art. 35 e seguenti del D.lgs. 3
luglio 2017 n. 117.
L’Associazione ha sede in Comune di Monserrato.
Le variazioni di indirizzo all’interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.
Il sodalizio si conforma alle norme ed alle direttive degli organismi che regolano la promozione sociale tra le quali la L.476/87, L.438/98 e L.383/2000.
L’ associazione potrà istituire proprie sedi periferiche presso altre località della Sardegna e/o altre regioni italiane ed anche all’estero.
La sua durata è illimitata.
Insegna ufficiale dell’Acadèmia sono le due mezze maschere, rappresentanti a sinistra quella dei mamuthones, di colore nero, lingua rossa e fazzoletto viola a sottili bande bianche, a destra quella de su componidori, di colore chiaro, con labbra e lingua rosse e fazzoletto bianco a sottile banda rossa.
Motto dell’Acadèmia è “de su pagu, pagheddu dae su pagu si faghet su meda”.
All’insegna di cui sopra si affianca un logo commerciale realizzato reinterpretando in chiave moderna e con minori dettagli le indicazioni di cui sopra. Il logo commerciale potrà affiancare o sostituire l’insegna ufficiale nelle pubblicazioni, sui social media e in eventuali campagne pubblicitarie.

Art. 2 Scopo e Attività Istituzionali

L’associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore:
– organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al sopra citato all’art. 5 del Codice del Terzo Settore.
In particolare:
L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sociali, culturali, educativi, formativi e solidaristici per l’esclusivo soddisfacimento
di interessi collettivi.

Art. 2.1 – Attività

L’associazione, ispirandosi a principi di democrazia interna (diritto di voto attivo e passivo), di giustizia disciplinare interna (sempre in doppio grado e con componenti effettivi e supplenti) e nel rispetto dei principi fondanti delle libere associazioni quali l’assenza di scopo di lucro e il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale ed – in caso di scioglimento – la devoluzione dell’eventuale attivo a favore di associazioni di solidarietà o altri enti con
analoghe finalità, si propone lo svolgimento di attività nel campo dello studio e della ricerca sulla lingua sarda, la sua difesa, promo zione e valorizzazione, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni dei propri aderenti.
Premesso che:
a) l’Acadèmia ritiene la Lingua sarda una lingua con due macrovarietà diatopiche (veri e propri diasistemi) e letterarie, il Campidanese e il Logudorese, che hanno, e devono avere, la stessa dignità, per cui di seguito termini quali Lingua sarda o sardo indicano le due varietà o argomenti comuni alle stesse.
L’Acadèmia riconosce nelle altre quattro parlate della Sardegna,
l’algherese, il gallurese, il sassarese e il tabarchino un tesoro linguistico e culturale di valore inestimabile di tutta la Sardegna; le
finalità, perseguite dall’Acadèmia senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà, da realizzare anche in rapporto di collaborazione e convenzione con lo Stato, la Regione sarda, l’Unione Europea, le Università, altri Enti pubblici e privati, non escluse altre associazioni aventi analoghe finalità, sono:

– attivare studi scientifici afferenti a tutti i settori della Lingua sarda;
– elaborare, proporre e realizzare gli strumenti indispensabili affin-
ché il sardo stia sullo stesso piano delle altre lingue nazionali, tra i
quali:
a) uno standard della Lingua sarda con due norme scritte e orali (la norma del Campidanese e la norma del Logudorese);
b) l’Ufficio Nazionale della Lingua sarda preposto a divulgare, anche con appositi corsi di lingua, lo standard con due norme;
c) l’Ufficio per la Certificazione del Sardo standard;
d) l’Atlante Linguìstico Sardo;
e) i Dizionari locali e il Grande Dizionario della Lingua Sarda;
f) testi nello standard con due norme ad uso didattico, giuridico, religioso, burocratico, giornalistico;
– attivarsi per promuovere il diritto allo studio della Lingua sarda attraverso la pianificazione e la costituzione nelle principali città della Sardegna dei corsi di laurea in sardistica, indispensabili alla formazione degli insegnanti di Lingua e letteratura sarda e alla loro
inclusione in apposita graduatoria per l’accesso al ruolo nella scuola pubblica;
– attivarsi affinché Radio, TV e altri mass media di Enti pubblici
(come per esempio la Rai) e privati, organizzino e diffondano programmi in Lingua sarda;
– promuovere un intervento giuridico ogni qualvolta vengano violati, in tema di Lingua e cultura sarda, Diritti, Risoluzioni, Leggi e Norme vigenti, sia di carattere nazionale, sia internazionale;
– attivarsi affinché in tutta la Sardegna venga applicato il bilinguismo, cioè l’uso di due lingue diverse – il sardo e l’italiano – in condizioni di parità; l’Acadèmia ritiene che il bilinguismo debba essere applicato:
a) in tutte le scuole di ogni ordine e grado della Sardegna, incluse
le università, sotto il profilo didattico (nel senso che la Lingua sarda divenga materia curricolare), veicolare e burocratico;
b) nelle assemblee elettive, come Consigli comunali, Consigli pro-
vinciali, nel Consiglio regionale e in altri consigli, sotto il profilo
veicolare e burocratico;
c) nei tribunali, sotto il profilo veicolare e burocratico;
d) nella Chiesa, sotto il profilo veicolare e burocratico;
e) nelle radio, TV e altri mass media pubblici, sotto il profilo veicolare e burocratico;
f) in altre strutture pubbliche quali camere di commercio, uffici catastali, ospedali, carceri, ecc. sotto il profilo veicolare e burocratico;
– attivarsi affinché la Lingua sarda venga pienamente riconosciuta da parte dello Stato e dell’Unione Europea;
-attivarsi affinché la Lingua sarda possa diffondersi anche fuori
dalla Sardegna ed essere studiata nelle scuole ed università extra
Sardegna dove vi è una numerosa presenza di sardi;
– attivarsi per pubblicizzare l’Acadèmia.

Art. 2.2 – Attività diverse

Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 117/2017, l’associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d’interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.
L’individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Art. 3 Associati

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all’esercizio
delle attività che ne sono l’esplicazione.
Sono associati i fondatori dell’Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell’organo amministrativo.
Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell’Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell’assenza di discriminazione fra le persone.
Gli associati sono dunque tenuti all’adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l’obbligo di contribuire alle necessità economiche dell’Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall’Organo Amministrativo.
Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell’Associazione facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l’esame personale presso la sede dell’Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell’Associazione.
E’ esclusa ogni forma di temporaneità di partecipazione alla vita associativa.

Art. 4 Volontari

L’Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell’opera di volontari.
Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell’Associazione o dei progetti dell’Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.
I volontari sono iscritti in apposito Registro dei Volontari.

Art. 4.1 Sostenitori

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il
diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in
volta intraprese dall’associazione.

Art. 4.2 Lavoratori

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d’interesse generale di cui al presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Art. 5 Ammissione degli Associati

Chi vuole entrare a far parte dell’Associazione ne fa domanda all’Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un’esplicita adesione al presente Statuto.
Sull’istanza si pronuncia l’Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all’ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.
Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull’istanza di ammissione si pronunci l’assemblea nella prima adunanza successiva.

Art. 6 Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l’associato può recedere in ogni tempo dall’Associazione dandone comunicazione all’Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell’av venuta ricezione.
Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall’obbligo di pagare la quota associativa per l’anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all’Associazione.
L’associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell’Organo Amministrativo;
contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all’assemblea.
Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell’esclusione l’associato può essere riammesso.

Art. 7 Organi dell’Associazione

Sono Organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli associati;
b) l’Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) l’Organo di Controllo, se nominato;
e) il Collegio Scientifico;
f) il Comitato di Redazione.

Art. 8 Assemblea degli Associati

A) Funzioni
L’assemblea degli associati è organo sovrano:
– nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell’Orga-
no di controllo e il Revisore (se nominati);
– approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
– delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
– delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello Statuto;
– approva i regolamenti;
– delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la
scissione dell’Associazione;
– delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo
che respingono domande di ammissione o che procedono all’esclusione di un associato;
– delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

B) Convocazione
L’Assemblea è convocata dall’Organo Amministrativo, presso la sede dell’Associazione o in altro luogo, almeno una volta all’anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.
L’assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.
L’assemblea è convocata mediante avviso, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza, dell’eventuale data di seconda convocazione e l’elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell’avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell’assemblea.
La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all’indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall’associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all’Associazione.
L’avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l’assemblea.

C) Diritto di voto
Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data d’iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell’associato.
Ai soci maggiorenni compete il diritto all’elettorato attivo e passivo.
Ciascun associato esprime un solo voto. All’associato che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1
(uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.
Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all’avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l’Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.
Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall’Associato indicato dall’assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell’assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell’Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l’opportunità. Il relativo verbale
è trascritto nel libro verbali dell’Assemblea.
Il Presidente dell’Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell’Assemblea può ammettere l’intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l’informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.
L’assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall’avviso di convocazione.
Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell’avviso di convocazione, le riunioni dell’assemblea possono svolgersi
anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
a) che sia consentito al Presidente dell’assemblea l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti;
b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla di-
scussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l’assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

E) Maggioranze
L’Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.
In seconda convocazione l’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9 Consiglio Direttivo

A) Funzioni
È l’Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell’Associazione.
È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria
dell’Associazione.
Spetta al Consiglio Direttivo di:
– assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
– convocare l’Assemblea degli associati;
– provvedere all’ammissione e all’esclusione degli associati;
– redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
– predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento
dell’Associazione;
– compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all’Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni
mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l’impiego dei contributi e più in generale
dei mezzi finanziari dell’Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la
Pubblica Amministrazione;
– determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
– deliberare in merito all’ammissione ed esclusione degli associati;
– sottoporre all’assemblea proposte e mozioni;
– consentire la partecipazione dell’Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
– conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
– promuovere e organizzare gli eventi associativi;
– compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all’assemblea o di competenza di altri Organi.
Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione
Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) ad 11 (undici) determinato dall’assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.
I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
– onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall’esperienza professionale;
– professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
– indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell’associazione.
Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per
revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario Generale, un Tesorie re.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio dell’anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.
La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico.

C) Funzionamento
Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da discutere, spedito a
mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell’avvenuta ricezione.
La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l’Organo di Controllo.
Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l’Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.
Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti;
in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti;
b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla di-
scussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.
Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.
Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.
D) Doveri dell’ufficio
I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all’attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato di-
missionario.
Ciascun consigliere deve astenersi dall’intraprendere attività o dall’assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell’Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all’immagine dell’Ente o al buon corso dell’attività.
I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall’agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall’esercitare il diritto di voto.
I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell’Associazione, dei creditori dell’Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.
Si applica in ogni caso il disposto dell’art. 2475-ter del codice civile.

Art. 10 Presidente dell’Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.
È eletto all’interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l’esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in
carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.
In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Art. 11 Organo di Controllo (se nominato)

A) Funzioni
Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l’assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.
L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.
I componenti l’Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell’assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione
Se collegiale, l’Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.
I componenti l’Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.
La scadenza dell’Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.
Ai componenti l’Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell’art. 2399 cod. civ.
La funzione di componente l’Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art. 12 Revisione legale dei conti (se nominato)

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l’Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro.
La revisione legale dei conti può essere affidata all’Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Art. 12bis Collegio Scientifico

Al Collegio Scientifico sono affidate le finalità tecnico – scientifiche che l’Acadèmia intende raggiungere.
Il Collegio Scientifico è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i soci dell’Acadèmia, che abbiano i requisiti tecnico – scientifici adatti a ricoprire tale ruolo.
Esso dura in carica tre anni ed è composto da tre o più consiglieri.
Il Presidente del Collegio scientifico è il Presidente dell’Acadèmia.
È compito del Presidente del Collegio Scientifico convocare il Collegio ogni qualvolta lo ritiene necessario.
Il giorno della sua prima adunata il Collegio Scientifico elegge il Coordinatore e predispone e approva il piano dei lavori; nella stessa adunata vengono conferiti eventuali altri incarichi.
Le deliberazioni del Collegio Scientifico sono prese a maggioranza; in prima convocazione deve però essere presente la metà più
uno dei suoi componenti e in seconda non importa il numero dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Collegio Scientifico si organizza e lavora in maniera autonoma. I risultati dei suoi lavori devono però essere approvati anche dal
Consiglio Direttivo, prima di divenire pubblici.
Ai lavori del Collegio Scientifico possono partecipare, senza diritto di voto, anche i membri del Direttivo.
I membri del Collegio Scientifico possono partecipare, senza diritto di voto, ai lavori del Consiglio Direttivo.
La carica di membro del Collegio è compatibile con quella di membro del Direttivo e con quella di Presidente.
Le prestazioni fornite dal Collegio Scientifico nel suo complesso, o dai singoli membri, non possono essere retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; potranno essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata entro limiti preventivamente stabiliti.

Art. 12ter Coordinatore del Collegio Scientifico

Il Coordinatore del Collegio Scientifico è eletto tra i soci dell’Acadèmia e deve essere possibilmente un accademico.
È eletto dal Collegio Scientifico nella sua prima adunata.
È suo compito coordinare il lavoro scientifico del Collegio e raggiungere le finalità di cui al presente statuto.
Le prestazioni fornite dal Coordinatore del Collegio Scientifico non possono essere retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; gli potranno essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata entro limiti preventivamente stabiliti.

Art. 12quater Pubblicazioni

L’Acadèmia può pubblicare, anche con titoli registrati in tribunale e su sito internet, atti, relazioni, documenti, materiale fotografico e didattico, studi, informazioni e discussioni su argomenti di carattere culturale, scientifico e didattico utili per il conseguimento delle finalità statutarie.
Tutte le pubblicazioni saranno corredate dai contrassegni dell’Acadèmia. È fatto divieto di pubblicare a titolo personale materiale dell’ Acadèmia.
Per il raggiungimento dello scopo di cui al c. 1 del presente articolo sarà possibile costituire un Comitato di Redazione.

Art. 12quinques Comitato di Redazione

Al Comitato di Redazione (da ora in poi C.d.R.) sono affidate
l’informazione e la pubblicizzazione delle finalità dell’Acadèmia, nonché del lavoro tecnico – scientifico svolto.
Il C.d.R. agisce in maniera autonoma, ma in armonia con le finalità del presente Statuto; i risultati dei suoi lavori devono essere approvati anche dal Consiglio Direttivo, prima di divenire pubblici.
Esso è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i soci dell’Acadèmia che abbiano i requisiti tecnici adatti a ricoprire tale ruolo.
Dura in carica tre anni; i suoi componenti possono essere rieletti.
È composto da un Direttore Responsabile e dai suoi collaboratori.
Nella sua prima adunata, il C.d.R. elegge tra i suoi componenti il
Direttore Responsabile; tale adunata è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo con le modalità di convocazione del consiglio direttivo ed è dallo stesso presieduta.
Le adunate successive alla prima sono convocate dal Direttore Responsabile con le stesse modalità di cui sopra.
Il C.d.R. può creare degli organi di informazione.
Le deliberazioni del C.d.R. sono prese a maggioranza; in prima convocazione deve però essere presente la metà più uno dei suoi
componenti e in seconda non importa il numero dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Direttore.
Ai lavori del C.d.R. possono partecipare, senza diritto di voto, anche i membri del Direttivo.
Le prestazioni fornite dal C.d.R. nel suo complesso, o dai singoli membri, non possono essere retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; gli potranno essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata entro limiti preventivamente stabiliti.

Art. 13 Patrimonio dell’Associazione

A) Composizione
Il patrimonio dell’Associazione è l’insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell’Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

B) Funzione
Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale così come definita dal presente statuto all’art. 2.
Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte del socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’associazione.
In coerenza con l’assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.
Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:
– la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
– la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;
– l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
– le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a
coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non
costituiscano l’oggetto dell’attività di interesse generale;
– la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

Libri Sociali
L’associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
a) libro degli associati;
b) registro dei volontari;
c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza
Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell’assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell’Organo di controllo.
Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l’associazione si avvale.

Le richieste di acceso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente del consiglio direttivo.

Art. 14 Bilancio

L’esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio
Direttivo deve sottoporre all’assemblea degli associati per l’approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l’indicazione di proventi e oneri dell’Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l’andamento economico e gestionale dell’Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti pro-
venienti dall’Organo di Controllo e/o dal Revisore, se nominati.
Il bilancio così formato, una volta approvato dall’Assemblea, verrà depositato ai sensi di legge e, una volta istituito, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.
Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge, non appena verrà istituito.
Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell’Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l’indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all’Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Art. 15 Devoluzione

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti senza scopo di lucro, aventi scopo analogo o affine al proprio, o ad altri Enti del terzo settore individuati con delibera del Comitato Direttivo, su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo Settore, se istituito, o sulla base delle indicazioni previste dal D.lgs n.117/2017.
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulle associazioni non
aventi scopo di lucro nonché le disposizioni di cui al d.lgs 117/2017.

F.to Massimo Madrigale
F.to Dottor Enrico Ricetto Notaio